
Risposta: Il comportamento riferito è senza dubbio illegittimo: la commessa le avrebbe dovuto dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il Codice della privacy, prima di fotocopiare la sua carta d'identità.
Avrebbe, quindi, dovuto chiederle il consenso per trattare i suoi dati, anche se la fotocopia del documento d'identità potrebbe rientrare nel caso di esclusione legato al trattamento finalizzato all'esecuzione di una prestazione contrattuale (comunque dubbi al riguardo rimangono).
Tutela: il Suo diritto di accesso ex art. 7 del Codice le consente di richiedere per raccomandata AR, la cancellazione dei suoi dati entro quindici giorni dalla richiesta, con possibilità altrimenti di adire il Garante, per denunciare il comportamento del negoziante.
Domanda:
Un caro amico mi ha confessato che è molto turbato dal fatto che, ogni
qualvolta va presso la sua banca a fare una qualsiasi operazione di
sportello, sul video dell'operatore appare una breve nota che dice che è
sottoposto a continuo controllo, in quanto c'è un'ipoteca sul suo alloggio
ad opera di un'altro istituto bancario.
La cosa si ripropone quotidianamente ed è alla portata di tutti gli
operatori.
E' possibile che un'istituto bancario si comporti in questo modo? cosa può
fare il soggetto per difendersi da questa situazione?
Risposta:
Può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice e pretendere di
essere informato sui trattamenti effettuati dalla banca.
Inoltre, la Banca dovrà rispettare l'art.11 del Codice, in particolare la
parte in cui è stabilito che i dati personali oggetto del trattamento devono
essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le
quali sono raccolti e successivamente trattati.
Domanda: Vorrei sapere se è possibile chiedere alle società che forniscono informazioni commerciali, i dati (sia quelli ricavati da elenchi pubblici, sia quelli ottenuti da informatori o banche...) che queste posseggono sulle mie attività, al fine di verificarne l'esattezza ed eventualmente chiederne la rettifica.
Risposta:
Si, è possibile ai sensi degli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 del Codice.
Tenga presente che, nel caso in cui non risulti confermata l'esistenza di
dati che La riguardano, può esserLe richiesto un contributo spese, non
superiore ai costi effettivamente sostenuti, secondo le modalità determinate
dal Garante con provvedimento a carattere generale.
Domanda: Vorrei sapere quale è il modo di conoscere se e quali informazioni personali risultano sul mio conto presso gli archivi del Ministero dell'Interno.
Risposta:
I trattamenti da Lei indicati non rientrano nell'ambito di applicazione del
Codice, ai sensi della specifica disposizione di cui all'articolo 58.
Tuttavia, anche su tali banche dati è esteso il controllo da parte del
Garante che può, se ritiene, o su segnalazione, disporre specifiche
ispezioni al fine di verificare la corrispondenza dell'attività di
trattamento agli obblighi di legge e che non vengano compiute operazioni
illegali.
Domanda: Con il nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali non dovrei più ricevere pubblicità via e-mail oppure no? Lo stesso dicasi per la pubblicità normale tramite posta?
Risposta:
In effetti, è così per quanto riguarda la pubblicità via e-mail.
La nuova legge, infatti, oltre ai principi di correttezza liceità e
trasparenza nel trattamento di dati personali ai quali chi opera deve
obbligatoriamente attenersi, stabilisce (art. 130, "Comunicazioni
indesiderate") che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza
l'intervento di un operatore per l'invio di mateiale pubblicitario, o di
vendita diretta, o per il compimento di ricerche di mercato di comunicazione
commerciale è consentito con il consenso dell'interessato. Espressamente,
poi, si prevede che ciò vale anche per e-mail, telefax, sms. E' necessario,
dunque, che l'interessato acconsenta espressamente all'invio di pubblicità
tramite tali strumenti.
Per ciò che concerne, invece, gli altri mezzi (tra i quali, dunque, anche la posta ordinaria), si applica il principio generale del consenso al trattamento del dato personale, ai sensi degli artt.23 e 24.
Peraltro, oltre al consenso rimangono in essere in capo al titolare anche
gli altri obblighi previsti dalla normativa, tra i quali quello di informare
l'interessato (art. 13).
L'interessato, inoltre, può esercitare alcuni importanti diritti, elencati
nell'articolo 7 del Codice, che consistono, in sintesi, nella possibilità di
richiedere la cancellazione, la rettifica e l'aggiornamento dei dati. Ai
sensi del comma 4, lett.b), inoltre, l'interessato ha sempre diritto di
opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati che lo riguardano a
fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Domanda: E' possibile, in base al Codice in materia di protezione dei dati personali, impedire che il mio Comune di residenza ceda i miei dati anagrafici ad altri enti statali o pubblici?
Risposta: La pubblica amministrazione può procedere alla comunicazione e diffusione di dati personali a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, quando ciò sia previsto da norme di legge o di regolamento, o risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (art. 19).
Domanda:
Il mio indirizzo di e-mail è stato memorizzato nelle pagine gialle
elettroniche e per questo motivo un signore continua a tempestarmi di
messaggi; avendogli richiesto di essere estromesso dalla sua lista mi ha
risposto che se non volevo che il mio indirizzo fosse pubblico non avrei
dovuto pubblicarlo sulle pagine gialle, e poiché è pubblico, lui mi manda
tutti i messaggi che vuole.
Vorrei sapere: è vero che essendo stato pubblicato il mio indirizzo e-mail
perdo il diritto alla mia privacy e, in secondo luogo, cosa posso fare per
tutelare il mio diritto a essere lasciato in pace?
Risposta: Il comportamento del signore che invia messaggi in posta elettronica, non soltanto è contrario alla netiquette - il codice non scritto dei comportamenti on-line -, ma è anche gravemente contrario al Codice per la protezione dei dati personali.
In generale, infatti, è diritto di chiunque opporsi, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera b), all'invio di materiale non gradito, anche se effettuato via e-mail sulla base di un elenco pubblicamente accessibile (era peraltro obbligo del mittente di avvertirla esplicitamente di tale facoltà).
Per di più, la nuova legge, stabilisce (art. 130, "Comunicazioni indesiderate") che l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di mateiale pubblicitario, o di vendita diretta, o per il compimento di ricerche di mercato di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell'interessato. Espressamente, poi, si prevede che ciò vale anche per e-mail, telefax, sms. E' necessario, dunque, che l'interessato acconsenta espressamente.
Se chi invia i messaggi non graditi non si conforma alla Sua richiesta, Lei
potrà fare un esposto al Garante, che adotterà i provvedimenti anche
sanzionatori del caso.
Si ricordi, inoltre, che il mittente doveva, ai sensi dell'art.
13, fornirle
l'informativa.
Domanda: Può essere affisso un annuncio con cui si afferma che un condomino individuato con nome e cognome è in mora per quanto riguarda il pagamento delle rate condominiali?
Risposta:
No, tale prassi, purtroppo molto diffusa, è in radicale contrasto con il
Codice della privacy, a meno che non venga richiesto il consenso esplicito
ai condomini interessati.
L'unica sede propria in cui possono essere diffusi tale dati è l'assemblea
di condominio, in riunione. In caso di violazione, si può presentare reclamo
al Garante e, se si è subito un danno patrimoniale o soltanto morale per
effetto della illecita diffusione, si può agire per il risarcimento innanzi
all'autorità giudiziaria.